sabato 1 settembre 2012

ENNESIMA ED IMPORTANTE VITTORIA DI TUTTA LA POPOLAZIONE!!!


Il Comitato Pro Acqua Gualdo annuncia con estremo orgoglio il positivo esito della procedura intavolata unitamente ad altre associazioni dei consumatori, per far dichiarare la vessatorietà delle clausole di cui agli art. 21 e 21bis del Regolamento del Servizio Idrico Integrato nell’Ati n. 1 e 2 inserite nei contratti stipulati con la società Umbra Acque Spa.
Con il supporto del proprio legale(ALESSANDRO FRATINI)che ringraziamo ancora per il suo appoggio e contributo il Comitato ha proposto tutte le argomentazioni giuridiche a supporto della procedura di verifica della vessatorietà delle norme regolamentari e delle clausole contrattuali che disponevano e prevedevano la possibilità di adeguamento del Deposito Cauzionale e la possibilità di richiesta nel medesimo in caso di semplice ritardo nel pagamento della bolletta da parte dell’utente.
L’utente veniva bollato come soggetto moroso, anche in caso di semplice ritardo nel pagamento di una sola bolletta.
Bastava pagare in ritardo una bolletta in un biennio per vedersi addebitato in fattura l’adeguamento del Deposito Cauzionale, che ad oggi è di circa €80,00.
La Commissione per la Regolamentazione del Mercato costituita presso la Camera di Commercio di Perugia accogliendo anche le argomentazioni proposte dal Comitato Pro Acqua Gualdo, con parere motivato ha stabilito che gli art. 21 e 21bis del Regolamento del Servizio Idrico (parti integranti del rapporto contrattuale che ogni singolo utente intrattiene con Umbra Acque Spa), sono disposizioni che costituiscono clausole vessatorie in quanto in contrasto con l’art. 33 comma 2° lettere f) ,m),o) r), t) del Codice del Consumo.
In sintesi la Commissione ha ritenuto l’importo del Deposito Cauzionale così come richiesto manifestamente eccessivo, comportando l’aumento del prezzo del bene e del servizio senza che il consumatore potesse recedere dal contratto.
La vessatorietà è stata dichiarata anche in relazione agli art. 154 e 155 del Dlgs n.152/2006, in quanto la tariffa deve coprire i costi del servizio.
Il Deposito Cauzionale non essendo una voce di tariffa, così com’era concepito nel Regolamento del Servizio Idrico, era divenuto invece vera e propria voce di tariffa del Servizio stesso.
Le clausole contrattuali che prevedevano l’adeguamento del Deposito Cauzionale sono pertanto illegittime, quindi non applicabili agli utenti del Servizio Idrico Integrato.
Pertanto l’adeguamento del Deposito Cauzionale sin’ora richiesto in caso di semplice ritardo nel pagamento, non è dovuto a Umbra Acque Spa.
La Commissione per la Regolazione del Mercato ha già intimato alla società Umbra Acque Spa di provvedere ad adottare tutte le misure per adeguarsi alla predetta pronuncia.
In momenti di grande difficoltà di sicuro questo è un bel segnale per tutti noi utenti,e di certo non finisce qui...

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